Sulla esimente da intervista. La storica sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte e il limpido commento dello scomparso avv. Aldo Bonomo

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ttp://www.il-processo-a-internet.com/censurabile_soltanto_intervista_simulata_aldo_bonomo.htm 

Un limpido commento dell’augusto padre giurista avv. Aldo Bonomo (www.aldobonomo.it) alla sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cassazione penale, SS.UU., sentenza 30/05/2001 n° 37140) che risolse il conflitto tra i due diversi orientamenti della giurisprudenza sul tema ancora di scottante attualità dell’esimente da intervista, trovato per caso in Internet.

Aldo Bonomo

Giovanni Bonomo con il ritratto del padre avv. Aldo Bonomo

L’insigne genitore, che mi insegnò l’arte di argomentare, rpercorre il ragionamento dei giudici ed è esemplare di come si deve scrivere. Commosso lo ripropongo agli amici giornalisti e ai colleghi avvocati che mi leggono. Il commento appare su TABLOID Periodico dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia n. 1 Gennaio 2002, al link sopra riportato.

Il tema è infatti di un’assoluta importanza e ancora attualità nel giornalismo, perché riguarda il dovere di informazione del giornalista e del correlativo interesse pubblico all’informazione. Trattasi dell’intervista quale particolare forma di giornalismo, in relazione alla quale il giornalista è il dissimulato coautore della dichiarazione resa dall’intervistato.

Questo accade per lo più nelle interviste a personalità pubbliche o ai politici, perché le loro dichiarazioni possono essere di per sé un evento, tale da renderne doverosa la narrazione anche in presenza di espressioni denigratorie in danno di terzi.

E allora il giornalista non può venire meno a tale dovere senza arrogarsi un potere di censura.

In sintesi, spiega l’illustre genitore, la verifica di verità è limitata all’aspetto ontologico della notizia (Tizio ha veramente reso questa dichiarazione) solo quando essa proviene da una persona di notevole rilievo, non tanto per l’affidamento di veridicità presumibile, quanto per il livello di interesse pubblico alla pubblicazione. Si estende invece all’aspetto logico della notizia (la dichiarazione di Tizio risponde all’accaduto) in ogni altro caso.

La distinzione prospettata dalle sezioni Unite della Corte di cassazione tra

intervista-evento, in relazione al quale il giornalista è un terzo osservatore che esercita il diritto-dovere di informare i lettori, cosicché non assume responsabilità concorrente qualora la dichiarazione dell’intervistato risulti diffamatoria, e

intervista quale particolare forma di giornalismo, in relazione alla quale il giornalista è il dissimulato coautore della dichiarazione resa dall’intervistato

sarà il compito non facile che deve assumersi il giudice di merito esaminando i casi di intervista simulata sottoposti al suo giudizio.

Però, conclude Aldo Bonomo, da vero paladino della libera espressione del pensiero e del diritto all’informazione, la distinzione prospettata dalle Sezioni Unite deve essere portata all’estremo, in modo che la responsabilità del giornalista– intervistatore sia da escludere in linea di principio, e possa essere affermata solo in quei casi limite di interviste simulate, che in verità servono all’intervistato, con la complicità dell’intervistatore, a dare vivacità e una maggior risonanza alle proprie dichiarazioni.

Milano, 22. 5.2018                                                                 Avv. Giovanni Bonomo

Sulla esimente da intervista. La storica sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte e il limpido commento dello scomparso avv. Aldo Bonomo,
articolo di Giovanni Bonomo

 

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