Start-up innovative e crowdfunding

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Stert-up innovative ed equity crowdfunding

Internet è una formidabile risorsa per progetti imprenditoriali innovativi, il cui successo dipende però dalla capacità di comunicazione e dall’originalità delle proprie idee nel rivolgersi ad una potenziale utenza senza limiti territoriali.

Le raccolte di fondi anche per scopi umanitari, sociali, filantropici o di qualsiasi tipo possono trovare un valido volano nel Web. Bisogna sapere che ogni somma di denaro ricavata via Internet, a titolo di donazione o liberalità, è totalmente esentasse, non bisogna cioè pagare alcun tipo di imposta.

  1. I primi passi per avviare il progetto. 

La legge ha recentemente previsto – per favorire in uno l’occupazione e l’avanzamento tecnologico – le c.d. “start-up innovative” alle quali si affiancano le società, dette “incubatrici di start-up”, che offrono servizi per sostenerne l’attività.

Vi ho già parlato delle agevolazioni fiscali per le start-up innovative in https://youtu.be/ZMoPo4fKt44. Qui giova ripetere che per “start-up innovativa” si intende una particolare tipologia di impresa costituita in forma di società di capitali, impegnata in settori innovativi e tecnologici o di utilità sociale, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 25 “Start-up innovativa e incubatore certificato: finalità, definizione e pubblicità”, comma 2, del «decreto crescita-bis o 2.0», come anche detto il D. Lgs. 18 ottobre 2012, n. 179 recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” coordinato con la legge di conversione  17 dicembre 2012, n. 221.

Si tratta in genere di società di capitali di piccole dimensioni con una compagine sociale ridotta composta da soci-lavoratori e impegnate nella produzione e/o commercializzazione di beni e servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

  1. Il finanziamento e la raccolta di fondi.

Le start-up possono raccogliere capitali anche tramite piattaforme online secondo il  metodo già ampiamente diffuso del crowdfunding, tramite piattaforme online che fanno raccolta di denaro da piccoli investitori privati per finanziare progetti di tutti i tipi. In Italia ci sono attualmente già una ventina di queste piattaforme. Questo finanziamento dal basso, allargato e condiviso, serve a sostenere  anche il non profit e gli aiuti umanitari nelle situazioni di emergenza, come ad esempio la donazione di 2 euro effettuata tramite sms a scopo di sostegno in occasione di terremoti e altri grandi tragedie.

La nuova iniziativa per cui si chiedono fondi deve essere attraente, facendo ricorso ad ogni possibile strategia di marketing per allettare i potenziali donatori, perché non basta solo una buona causa, per il sociale, o un’idea originale, per la nuova impresa.

Si sente parlare spesso di crowdfunding in generale, ma occorre sempre distinguere

  • il crowdfunding

che è una raccolta fondi (“funding”) di tipo collettivo, realizzata online, in cui molte persone (“crowd” – folla) effettuano contribuzioni in denaro, anche di modesta entità, al fine di favorire lo sviluppo di un progetto o di una iniziativa che ritengono interessante sostenere, talvolta anche prescindendo da un ritorno economico; e

  • l’equity crowdfunding

cioè una tipologia di crowdfunding nella quale gli investitori entrano nel capitale sociale (“equity”) di una società, condividendo in tal modo il “rischio d’impresa” con il socio o i soci già esistenti. Tramite l’investimento si acquisisce un vero e proprio titolo di partecipazione nella società ed i relativi diritti amministrativi e patrimoniali che ne derivano, ivi compresi eventuali dividendi futuri o realizzo di plusvalenze a seguito della cessione della partecipazione.

Una volta effettuato l’investimento, se la raccolta si perfeziona, cioè se si raccoglie entro la scadenza l’intero capitale richiesto di cui almeno il 5% da parte di un investitore professionale, si diventa soci a tutti gli effetti della società emittente senza ulteriori attività da effettuare.

  1. Il funzionamento e le garanzie in estrema sintesi.

L’Italia è il primo Paese ad essersi dotato di una disciplina specifica ed organica, in vigore dal 2013, nella legge sopra richiamata. L’investimento non è mai a rischio: in caso di mancato perfezionamento dell’offerta, così come nei casi di esercizio del diritto di recesso o del diritto di revoca, i fondi già versati tornano nella piena disponibilità degli investitori.

In estrema sintesi la normativa prevede, che:

  • l’equity crowdfunding sia vigilato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB);
  • possano effettuare raccolta di capitale di rischio con operazioni di equity crowdfunding solo le c.d. «start-up innovative»;
  • le offerte possano essere pubblicate solo attraverso portali on line gestiti da soggetti iscritti in un apposito registro gestitodalla CONSOB stessa

StarsUp s.r.l. è stata la prima società autorizzata ed iscritta al registro per i gestori di portali on line per la raccolta di capitale (delibera di iscrizione n. 18681 del 18/10/2013) da parte di start-up innovative.

Nella prassi l’emittente fissa un importo minimo (di solito al di sotto dei 500 euro) e lo indica nel documento informativo dell’offerta. L’importo massimo, invece, coincide con l’intero ammontare richiesto, o meglio, per le persone fisiche e per le persone giuridiche non investitori professionali, al 95% di tale ammontare.

I servizi di start-up sono a carico dell’emittente, ma solo in caso di esito positivo della raccolta. Le spese a carico degli investitori per la trasmissione degli ordini a banche ed imprese di investimento, se presenti, derivano dai singoli rapporti stabiliti da ciascun investitore con la propria banca.

  1. Se cambio idea: il recesso.

Una volta aderito ad una offerta chi ha investito ha sempre diritto a cambiare idea inviando una email entro 7 giorni decorrenti dalla data dell’ordine o eventualmente dalla data in cui nuove informazioni sull’emissione sono state portate a sua conoscenza. Ad esempio qualora l’emittente proponga modifiche al business plan o ad altra documentazione.

Nei casi di esercizio del diritto di recesso o del diritto di revoca i fondi versati tornano nella piena disponibilità degli investitori.

  1. Investimenti e ricavi

Alla start-up sarà riconosciuta, da parte dell’emittente, una commissione – in % sul capitale raccolto e variabile a seconda dell’offerta – in caso di esito positivo della raccolta. Il valore di tale commissione sarà corrisposto al momento in cui si darà corso all’aumento di capitale dell’emittente.

Gli investimenti effettuati si distinguono, sulla base dell’importo investito, in due categorie:

  1. “sottosoglia” per importi fino a € 500,00 (o a € 1.000,00 complessivi annuali), se effettuati da persone fisiche, o a € 5.000,00 (o a € 10.000,00 complessivi annuali), se effettuati da persone giuridiche;
  2. “soprasoglia” per importi pari o superiori a quelli suddetti nelle rispettive categorie di investitori.

Questi limiti sono stabiliti dal Regolamento Consob che obbliga le banche che curano il perfezionamento degli ordini di investimento ad applicare la cosiddetta “Mifid”, una direttiva europea posta a tutela degli investitori meno esperti. La “Mifid” richiede, in sostanza, che la banca formuli un questionario nei confronti dell’investitore, utile a valutare la reale comprensione da parte di quest’ultimo dell’investimento che intende effettuare e dei rischi ad esso connessi.

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Si spera che la figura della start-up innovativa abbia un maggior successo di quanto abbia avuto la s.r.l. semplificata a capitale sociale di un Euro, creata anch’essa per favorire l’occupazione giovanile. Il tempo finora trascorso dall’entrata in vigore della nuova normativa non basta a fare un bilancio sugli effettivi benefici conseguiti dagli imprenditori che hanno costituito start-up innovative. A tale proposito è stato istituito, con Decreto Ministeriale 31 gennaio 2014 del Ministero per lo Sviluppo Economico, il Comitato tecnico per il monitoraggio e la valutazione delle politiche a favore dell’ecosistema delle start up innovative, proprio per avere un’idea sempre aggiornata sull’andamento. Tale Comitato elabora le linee guida per un monitoraggio sullo stato di attuazione delle disposizioni a favore della nascita e dello sviluppo delle start up innovative.

Avv. Giovanni Bonomo – www.bonomonline.it Ultime-Notizie.net

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