Risarcimento danni per incidente con ascensore condominiale

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Risarcimento danni per incidente con ascensore condominialeRisarcimento danni per incidente con ascensore condominiale

Come comportarsi qualora si resti vittima di un incidente utilizzando l’ascensore condominiale?

Secondo l’articolo 2051 del Codice civile, il condominio è responsabile per i danni cagionati a cose o persone avvenuti a causa del condominio stesso, siano le scale di servizio, i tetti o, come in questo caso particolare, l’ascensore condominiale.

Risarcimento danni per incidente con ascensore condominialeRisarcimento danni per incidente con ascensore condominiale: l’articolo 2051

L’articolo 2051 del Codice civile afferma infatti che:

“Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.

L’assemblea condominiale figura pertanto come custode e responsabile dei beni e degli impianti comuni del condominio. Sarà suo compito gestire e fare in modo che avvenga la messa in sicurezza delle parti comuni.

Sarà altresì responsabile di eventuali danni cagionati dalla struttura condominiale.

Se l’incidente causato dall’uso dell’ascensore condominiale colpirà un condomino una persona esterna al condominio il condominio sarà ritenuto responsabile in egual maniera.

Risarcimento danni per incidente con ascensore condominialeRisarcimento danni per incidente con ascensore condominiale: la sentenza

Qualora la vittima sia un condomino egli sarà si rimborsato dal condominio ma sarà tenuto a sua volta a versare la sua parte poiché egli come condomino non potrà sottrarsi dall’obbligo di contribuzione al risarcimento del danno cagionato dall’uso dell’ascensore condominiale.

La giustizia si è espressa a riguardo con una sentenza del Tribunale di Terni, il 1° febbraio 1993, la quale afferma che

Del danno cagionato da un ascensore ai suoi utenti per difettoso funzionamento è responsabile il condominio quale custode della cosa, a meno che provi il caso fortuito».

Risarcimento danni per incidente con ascensore condominialeRisarcimento danni per incidente con ascensore condominiale: la seconda sentenza

Tuttavia, l’assemblea condominiale può tutelarsi da questa eventualità stabilendo periodici aggiornamenti e controlli delle strutture condominiali.

Qualora ci si affidi a soggetti abilitati e certificati, e si sia in possesso di documenti che ne dimostrino la garanzia allora il condominio potrebbe sostenere l’assenza di responsabilità, per aver fatto tutto il possibile a norma di legge.

Questo è sostenuto da una sentenza del Tribunale di Terni del 1997

«Non sussiste la responsabilità del condominio nell’ipotesi in cui, in seguito ad una prolungata discesa libera dell’ascensore, un utente abbia subito danni nel caso in cui la causa di tale inconveniente — non percepibile dall’utilizzatore — debba essere ravvisata nell’omessa riparazione del sistema frenante da parte dell’impresa addetta alla manutenzione dell’impianto».

Risarcimento danni per incidente con ascensore condominialeRisarcimento danni per incidente con ascensore condominiale

Il condominio rimane sicuramente ai sensi le legge l’ente custode dell’ascensore condominiale. In quanto custode è tenuto quindi a rispondere di eventuali danni causati dall’incuria o dalla scarsa manutenzione dell’ascensore stesso come afferma l’articolo 2051 del Codice civile.

Questo ovviamente fatto salvo il caso fortuito e l’utilizzo improprio dell’ascensore.

Quando si ha diritto a un risarcimento danni?

 

Per poter chiedere risarcimento danni devono sussistere questi punti imprescindibili:

  • Si deve aver subito un danno.
  • Vi deve essere un comportamento scorretto o illegittimo di qualcuno.
  • Deve esistere un nesso causale tra il comportamento scorretto e il danno subito.
  • Si deve poter provare che il nesso causale tra comportamento e danno sia effettivo.

 

Il consiglio, per chi abbia subito danni a causa dell’uso di un ascensore condominiale, è quello di rivolgersi a un avvocato per poter far valere al meglio i propri diritti.

 

AL Assistenza Legale

Dott. Claudio Bonato

www.alassistenzalegale.it

 

 

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