Risarcimento danni per caduta su marciapiede sconnesso

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Risarcimento danni per caduta su marciapiede sconnessoRisarcimento danni per caduta su marciapiede sconnesso

Come è possibile ottenere il risarcimento danni per caduta su un marciapiede sconnesso?

Che si tratti di una buca, un tombino mal posizionato o di un avvallamento su di una pavimentazione sgangherata, le cause di una caduta con gravi conseguenze sono molteplici.

Le vittime di simili incidenti riportano tendenzialmente danni fisici piuttosto importanti.

La frattura di un arto o distorsioni più o meno gravi possono infatti compromettere la vita quotidiana di ciascuno.

Sapersi tutelare bene è dunque importante, così come sapere come procedere per chiedere, per esempio, il risarcimento danni per caduta su un marciapiede sconnesso.

Risarcimento danni per caduta su marciapiede sconnessoRisarcimento danni per caduta su marciapiede sconnesso: la legge

La legge italiana ha disciplinato, attraverso l’articolo 2051 del Codice civile, la questione.

Secondo la giurisprudenza dunque

“Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.

Secondo questa norma, l’ente proprietario della strada entro la quale si è verificato il sinistro è responsabile dei danni cagionati dalla cattiva manutenzione del manto stradale.

Risarcimento danni per caduta su marciapiede sconnessoRisarcimento danni per caduta su marciapiede sconnesso: la responsabilità oggettiva

Il custode della strada (sia esso l’Amministrazione comunale, l’Ente provinciale, etc.) ha l’obbligo di risarcire i danni cagionati alla vittima. Solo però se quest’ultima non era a conoscenza dell’esistenza dell’insidia sul manto stradale.

Pertanto, in questi casi si parla di responsabilità oggettiva dell’ente custode rispetto al danno cagionato.

La vittima non è tenuta a dimostrare il reato commesso dalla pubblica amministrazione o di chi aveva in custodia il marciapiede sul quale è inciampato.

Risarcimento danni per caduta su marciapiede sconnessoRisarcimento danni per caduta su marciapiede sconnesso: il caso fortuito

Sarà invece obbligo del custode della strada in questione (il Comune, la Provincia…), qualora volesse difendersi dall’accusa, dimostrare di aver fatto quanto possibile per impedire il sinistro.

In questa eventualità, il custode potrà affermare che l’incidente sia avvenuto per caso fortuito, ovvero per un motivo imprevedibile.

Risarcimento danni per caduta su marciapiede sconnessoRisarcimento danni per caduta su marciapiede sconnesso: alcuni esempi

Ottenere un risarcimento danni per caduta su marciapiede sconnesso è possibile, basta sapere su cosa si basa la giurisprudenza nell’esprimere parere positivo o negativo.

Il risarcimento danni, infatti, non viene riconosciuto qualora la buca o l’intralcio sia di dimensioni molto piccole, o se sia evitabile prestando ordinaria attenzione.

Per esempio, un ostacolo presente su un marciapiede lungo il tragitto casa-lavoro non viene considerato come una causa plausibile per giustificare un risarcimento danni nel caso vi si inciampi perché si è sovrappensiero.

L’indennizzo può essere elargito invece in tutti quei casi in cui il pericolo non è riconoscibile agevolmente e velocemente dalla vittima.

Si pensi per esempio a tutte quelle strade poco illuminate o sporche di fogliame e immondizia che nascondono buche e irregolarità nel terreno e che causano numerosi gravi incidenti ai danni dei pedoni.

Quando si ha diritto a un risarcimento danni?

Per poter chiedere risarcimento danni devono sussistere questi punti imprescindibili:

  • Si deve aver subito un danno.
  • Vi deve essere un comportamento scorretto o illegittimo di qualcuno.
  • Deve esistere un nesso causale tra il comportamento scorretto e il danno subito.
  • Si deve poter provare che il nesso causale tra comportamento e danno sia effettivo.

Il consiglio, per chi abbia subito danni a causa di un marciapiede sconnesso, è quello di rivolgersi a un avvocato per poter far valere al meglio i propri diritti.

Dott. Claudio Bonato www.alassistenzalegale.it

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