Negoziazione Assistita : cos’è e come funziona questa procedura

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Negoziazione AssistitaIl recente D.L. n. 132/2014, convertito in L. n. 162/2014, ha introdotto nell’ordinamento italiano il nuovo istituto della negoziazione assistita. Quanto previsto dalla predetta normativa troverà piena applicazione a partire però dal 9 febbraio 2015, ovvero decorsi 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione.

L’obbiettivo perseguito dal legislatore con l’introduzione di tale procedura sembra essere ancora una volta quello di attuare uno snellimento le lungaggini del processo civile, prevedendo un ulteriore sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie. Non si può infatti dimenticare come il nuovo istituto consista in un accordo, definito convenzione di negoziazione, con il quale le parti convengono di “cooperare in buona fede e lealtà per risolvere in via amichevole la controversia”.

La convenzione di negoziazione: caratteri.

Affinché tale accordo sia considerato valido è però necessario che presenti determinate caratteristiche individuate dal legislatore stesso. Prima di tutto questo dovrà essere concluso in forma scritta tramite l’assistenza di “uno o più legali”. Quest’ultimi saranno quindi chiamati non solo ad informare il cliente  della possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita ma, una volta stipulata la convenzione, anche a certificare l’autografia delle sottoscrizioni apposte alla stessa ed a verificarne la conformità alle norme imperative così come all’ordine pubblico.

La convenzione deve in particolare contenere:

  • “Il termine concordato dalle parti per l’espletamento della procedura”. Si ricorda che in ogni caso tale termine non potrà essere inferiore ad un mese o superiore tre mesi e potrà essere prorogato, laddove sussista un accordo tra le parti, di ulteriori 30 giorni;
  • “L’oggetto della controversia”, che in ogni caso non potrà riguardare diritti indisponibili o vertere in materia di lavoro.

L’avvio della procedura.

Affinché la negoziazione possa prendere avvio sarà necessario:

  • Che la parte intenzionata ad attuare la procedura invii alla controparte, attraverso il proprio legale, un invito a stipulare la predetta convenzione di negoziazione;
  • All’interno dell’invito dovrà essere indicato l’oggetto della controversia e l’avvertimento che la mancata risposta entro 30 giorni dalla ricezione o il suo rifiuto potranno essere valutati dal giudice “ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli artt. 96 e 642 c.1 c.p.c.”

Laddove la controparte accetti l’invito prenderà quindi avvio la procedura di negoziazione assistita vera e propria, che potrà concludersi con o senza il raggiungimento di un accordo. Nel primo caso quest’ultimo costituirà “titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale” e dovrà essere integralmente trascritto nel precetto. Costituirà inoltre illecito deontologico per l’avvocato impugnare un accordo alla cui redazione abbia partecipato. Laddove la negoziazione abbia invece esito negativo i legali saranno chiamati a redigere una dichiarazione di mancato accordo. Si ricorda poi che, nell’ipotesi in cui nonostante l’esperimento del tentativo di risoluzione stragiudiziale il relativo giudizio prenda avvio, i difensori non potranno utilizzare le informazioni acquisite durante la procedura, tanto meno le stesse potranno costituire oggetto di deposizione da parte dei legali.

La negoziazione obbligatoria.

Il legislatore non si è limitato ad introdurre la possibilità di esperimento di tale istituto, ma l’ha reso obbligatorio in determinate ipotesi: rispetto a quest’ultime l’attuazione del procedimento di negoziazione assistita sarà condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Ciò implica che quest’ultima potrà essere proposta solo laddove l’invito ad aderire alla negoziazione assistita non sia seguito da adesione o sia seguito da rifiuto entro 30 giorni dalla sua ricezione ovvero quando sia decorso il tempo previsto dalle parti nella convenzione per la durata della procedura di negoziazione.

In particolare la negoziazione dovrà essere necessariamente esperita per le azioni riguardanti il risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e per le domande di “pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti 50.000 Euro”, ad eccezione delle controversie sottoposte alla disciplina della c.d. mediazione obbligatoria

Sono escluse inoltre dalla predetta obbligatorietà:

  • I procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione;
  • I procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all’art.659-bis del codice di procedura civile;
  • I procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata;
  • I procedimenti in camera di consiglio;
  • L’ipotesi di azione civile esercitata nel processo penale.

Laddove il predetto obbligo non sia stato adempiuto l’improcedibilità dovrà essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata di ufficio dal giudice comunque non oltre la prima udienza. Nell’ipotesi in cui il giudice rilevi che la negoziazione assistita sebbene iniziata non si sia ancora conclusa dovrà procedere con la fissazione dell’udienza successiva dopo lo scadere del termine individuato dalle parti per l’espletamento della procedura. In caso contrario, quindi quando verifichi  il mancato esperimento della stessa, sarà chiamato ad assegnare alle parti un termine di 15 giorni per la comunicazione dell’invito. Si tenga inoltre presente che il procedimento di negoziazione assistita obbligatoria non preclude, in ogni caso, “la concessione di provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale”.

Avv. Cristiano Cominotto – Presidente AL Assistenza Legale

Dott.ssa Manuela Casati

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