Incidente sugli sci la responsabilità dell’istruttore di sci e quella del gestore dell’impianto

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Incidente sugli sciIncidente sugli sci : perde l’equilibrio durante lo sgancio dal seggiolino di traino dello skilift e procede in discesa, all’indietro, per una cinquantina di metri urtando poi violentemente contro un pilone in acciaio privo di protezioni, riportando così gravi lesioni.

Questo quanto accaduto a una bambina di cinque anni durante un corso di sci per principianti organizzato sulle piste di un noto impianto sciistico delle Dolomiti.

I genitori della piccola allieva hanno citato in giudizio, chiedendo un congruo risarcimento danni, scuola e maestro di sci, responsabili dell’incidente sugli sci per non aver vigilato in modo adeguato sulla sicurezza e la incolumità della bambina, ma anche il gestore dell’impianto, responsabile di non aver predisposto tutte le più opportune misure di prevenzione e sicurezza sulla pista da sci previste dalla legge 363/2003 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo).

 

Questo è quanto ha sancito il Tribunale di Trento nella sentenza 690/2014 che ha preso in esame il caso dell’incidente sugli sci statuendo quanto segue: “ l’incidente occorso al minore di età in occasione di una lezione di sci per principianti è riconducibile alla responsabilità contrattuale sia della scuola di sci e del maestro, sia del gestore dell’impianto, se costoro non dimostrano in giudizio, in virtù del regime probatorio di cui all’articolo 1218 del codice civile, di aver adempiuto tutte le obbligazioni assunte, comprese quelle accessorie di protezione e vigilanza, ovvero di non aver potuto eseguire la prestazione dovuta per una causa ad essi non imputabile.”
In primis il Tribunale analizzando l’incidente sugli sci, ha verificato le posizioni della scuola e del maestro di sci, affermando che “l’affidamento di un minore a una scuola di sci perché gli siano impartite lezioni comporta l’instaurazione di un vincolo negoziale per effetto del quale la scuola si assume, fra l’altro, anche l’obbligo di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo in tutto il tempo in cui questi fruisce delle prestazioni concordate, e dall’altro che tra insegnante e allievo s’instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico nell’ambito del quale anche il primo viene a essere gravato di uno specifico obbligo di protezione, sicché è tenuto a evitare che l’allievo si procuri da solo un danno alla persona». La scuola ed il maestro avrebbero quindi potuto dimostrare di aver istruito adeguatamente l’allieva e di aver utilizzato le opportune misure cautelative per evitare situazioni di pericolo, ma l’assenza di tali prove ha portato il Tribunale all’affermazione di una condotta negligente e imprudente da parte dei soggetti citati in giudizio.

 

In secundis, per quello che concerne la responsabilità del gestore dell’impianto, il Tribunale ha affermato che «con l’acquisto del biglietto per l’utilizzo di un impianto di risalita si perfeziona tra lo sciatore e il gestore dell’impianto un rapporto di natura contrattuale, visto che, a fronte del conseguimento del pattuito corrispettivo, il gestore è tenuto a mettere a disposizione del cliente la pista di risalita, l’energia di trazione e l’ausilio per l’aggancio». Nello specifico del caso, le regole generali di prudenza e diligenza, prima ancora dell’articolo 3 della legge n. 363/2003, avrebbero dovuto imporre al gestore dell’impianto di risalita di mettere in sicurezza, tramite un rivestimento adeguato, il palo di acciaio contro il quale si è schiantata la bambina, questo avrebbe quantomeno ridotto l’entità delle lesioni subite in seguito all’incidente sugli sci.

 

Per questi motivi il Tribunale di Trento, statuendo in merito all’incidente sugli sci, ha riconosciuto la responsabilità contrattuale di scuola/maestro e del gestore dell’impianto, ai quali, in casi simili, potrà essere chiesto un congruo risarcimento danni.

Dott. Claudio Bonato

 

AL Assistenza Legale

Incidente sugli sci

 

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