Furto in abitazione – aumento record negli ultimi dieci anni

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furto in abitazioneAumento record dei furto in abitazione, sono più che raddoppiati negli ultimi dieci anni.

Inoltre nell’ultimo anno è stata svaligiata una casa ogni due minuti, con Asti, Pavia e Torino province più colpite. A Milano la crescita è stata del +229% tra il 2004 e il 2013, a Firenze +177%, a Roma +120% e a Bologna +104% mentre Napoli rimane un’area relativamente tranquilla.

Nel caso in cui l’autore del furto si intrattenga abusivamente nel luogo di privata dimora, egli dovrà rispondere per concorso tra furto e violazione di domicilio.

Il furto in abitazione è disciplinato dall’art. 624 bis1 c.p. “Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa

E’ un reato necessariamente complesso, costituito da furto comune + violazione di domicilio.

Furto in abitazione – Elementi diversi rispetto al furto comune

  1. Condotta: consiste nell’introdursi nei luoghi di privata dimora o nelle loro pertinenze, non anche il trattenersi (nei qual casi si avrà concorso tra i reati di furto comune e violazione di domicilio), e in tali luoghi realizzare la condotta del furto comune.
  2. Bene giuridico: trattasi questo di reato plurioffensivo in quanto lede sia il bene patrimoniale che la libertà domiciliare.
  3. Elemento soggettivo: oltre al dolo specifico del furto comune è costituito da:
    – coscienza e volontà di introdursi in un luogo;
    – consapevolezza della natura di altrui privata dimora (o di sua pertinenza) di tale luogo intesa come qualsiasi luogo, non pubblico, in cui una persona si trattenga, in modo permanente oppure transitorio e contingente, per compiere atti di vita privata o attività lavorative.

Furto in abitazione – casi particolari

  • il furto commesso all’interno di un campo da tennis inserito in un complesso alberghiero, in quanto pertinenza di un luogo nel quale sono posti in essere atti relativi alla sfera privata (Cass. n. 4569/2011);
  • quello commesso nello spogliatoio di un cantiere edile (Cass. 32093/2010);
  • quello commesso nella sagrestia di una chiesa, in quanto luogo che serve non solo l’edificio di culto ma anche la casa canonica e in cui l’ingresso può “essere selezionato a iniziativa di chi ne abbia la disponibilità” (Cass. n. 40245/2008).

Ciò proprio in ragione del fatto che la fattispecie del furto in abitazione presuppone che il luogo in cui la condotta furtiva è stata posta in essere deve essere destinato all’esplicazione di attività proprie della vita privata della vittima.

Avv. Luigi DELLA SALA

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