Favoreggiamento della Prostituzione

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Favoreggiamento della prostituzione, cosa prevede la legge, come tutelarsi e difendersi. Ecco i consigli dell'avvocato per far valere i propri diritti.L’aver favorito, accettato o semplicemente tollerato che all’interno di un albergo, da parte del proprietario e/o gestore dello stesso, si esercitasse abitualmente la prostituzione, comporta la contestazione del reato di favoreggiamento della prostituzione.

La condotta sopra descritta è punita dall’art. 3, n. 3, della legge n. 75/1958, che così dispone: «Le disposizioni contenute negli   artt. 531 a 536 del codice penale sono sostituite dalle seguenti:

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 10.329, salvo in ogni caso l’applicazione dell’ art. 240 del codice penale:

1)    …

2)    …

3)    chiunque, essendo proprietario, gerente o preposto a un albergo, casa mobiliata, pensione, spaccio di bevande, circolo, locale da ballo, o luogo di spettacolo, o loro annessi e dipendenze o qualunque locale aperto al pubblico od utilizzato dal pubblico, vi tollera abitualmente la presenza di una o più persone che, all’interno del locale stesso, si danno alla prostituzione […].»

FAVOREGGIAMENTO DELLA PROSTITUZIONE, LO SFRUTTAMENTO

In tutti i casi previsti nel n. 3) del citato articolo, alle pene comminate sarà aggiunta la perdita della licenza d’esercizio e potrà anche essere ordinata la chiusura definitiva dell’esercizio.

Inoltre, la stessa disposizione normativa al n.8 dell’articolo prevede che venga punito «chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione altrui» includendo, pertanto, in tale formula legislativa la maggior parte delle condotte contestate per un fenomeno del genere.

REATO DI FAVOREGGIAMENTO DELLA PROSTITUZIONE E SFRUTTAMENTO

«Il reato di favoreggiamento della prostituzione si concretizza, sotto il profilo oggettivo, in qualunque attività idonea a procurare favorevoli condizioni per l’esercizio della prostituzione, mentre sotto il profilo soggettivo è sufficiente la consapevolezza di agevolare il commercio altrui del proprio corpo senza che abbia rilevanza il movente dell’azione.» (Cass. Pen., sez. III, sentenza 20 novembre 2013, n. 6373).

In altre parole rientrano nell’ ambito di applicazione della norma tutte quelle condotte che, in qualsiasi modo, vengano poste in essere e/o siano atte a facilitare la prostituzione altrui senza che, per forza, si tragga un vero e proprio vantaggio economico da tale attività.

REATO DI FAVOREGGIAMENTO DELLA PROSTITUZIONE, TOLLERANZA ABITUALE

E’ costituita, dalla conoscenza protratta nel tempo del soggetto attivo (nel caso di specie proprietario, gestore o preposto), della presenza nel locale di persone che si danno alla prostituzione e l’inerzia di fronte a tale situazione.

Inoltre, tale fattispecie di reato non richiede che il soggetto attivo presenzi all’adescamento o alla pubblica offerta di meretricio ma è sufficiente la coscienza e la volontà di favorire, con  abitualità, comunque la prostituzione altrui e di tollerarla nel proprio locale.

L’abitualità va riferita non tanto alla frequenza nel locale delle persone che vi si prostituiscono quanto alla tolleranza del comportamento di chi permette lo svolgimento di tali attività.

L’imputato di tale reato deve essere  risultato  pienamente cosciente dell’effettivo uso delle camere del proprio albergo nel quale si favorivano incontri tra clienti e prostitute.

Non può considerarsi tolleranza abituale il consenso prestato saltuariamente dal gestore di un esercizio alberghiero all’utilizzo sporadico dei locali dell’albergo per esercitarvi la prostituzione, ma piuttosto è necessario che la condotta tollerante abbia una durata apprezzabile nel tempo.

Quindi concludendo, si può affermare che commette il reato previsto dall’art. 3 n. 3 della legge 20 febbraio 1958 n. 75 l’albergatore che tolleri abitualmente la presenza di prostitute che intrattengono i loro rapporti con i clienti dell’albergo, così come si configura il reato di favoreggiamento previsto dall’art. 3 n. 8 della stessa legge là dove il suddetto comportamento sia caratterizzato dalla mera occasionalità.

CHE FARE IN CASO DI DENUNCIA DI FAVOREGGIAMENTO ALLO SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE?

Nel caso in cui si è accusati del reato di cui sopra, è opportuno farsi assistere da un legale di fiducia esperto in Diritto Penale
Avv. Luigi DELLA SALA

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