Danno subito durante una partita di calcio. Società di calcio maggiormente responsabili

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Danno subito durante una partita di calcioLa Cassazione ha aperto alla responsabilità delle società per il danno subito durante una partita di calcio dai tifosi durante lo svolgimento degli incontri.

La Corte (Terza sezione civile sentenza n. 26901 depositata il 19 dicembre 2014), dopo aver respinto la richiesta di risarcimento danni portata da una donna spettatrice di Palermo-Catania che durante la partita era stata colpita al volto da un moschettone che ne aveva causato la frattura dello zigomo, ha spiegato che il giudizio è stato la conseguenza di una domanda posta in modo erroneo.

 

Il procedimento per il danno subito durante una partita di calcio durante i vari gradi di giudizio, si era incentrato sull’articolo 2043 del Codice civile il fatto illecito, sull’articolo 2050 la responsabilità da esercizio di attività pericolosa, sull’articolo 2051 la responsabilità per danno provocato da cosa in custodia: tutti profili che da soli non hanno convinto la Corte.

 

La Cassazione scrive di condividere il verdetto dei giudici di merito del procedimento per il danno subito durante una partita di calcio , per cui non è possibile individuare una forma di responsabilità colposa, dal momento che, nel caso specifico, si trattava di un evento incontrollabile, a fronte delle migliaia di spettatori che assistevano alla partita e alla natura dell’oggetto contundente, facilmente occultabile e di per sé non pericoloso. Non si è riusciti inoltre a chiarire nella domanda quale fosse l’attività pericolosa contestata. Considerato insussistente anche il profilo di responsabilità da cosa tenuta in custodia, visto che si tratta di un danno riconducibile non alla natura dello stesso bene custodito e neppure dall’uso che è stato fatto dello stesso.

 

La Cassazione è però andata oltre ed ha argomentato ulteriormente la vicenda. Ha infatti sottolineato che “in realtà chi organizzi la manifestazione sportiva è tenuto ad attribuire al pubblico, come corrispettivo del biglietto di ingresso, non solo il diritto di assistere alla partita, ma anche la garanzia di condizioni minime di agibilità del luogo e di protezione dell’incolumità personale, quanto meno rispetto ai rischi più gravi di violenze e vandalismi, trattandosi di eventi divenuti frequenti e prevedibili”. Ne deriva l’obbligo di adottare misure al fine di prevenire rischi di questo tipo attraverso dei controlli adeguati all’ingresso e altri tipi di misure, come per esempio l’individuazione dei soggetti violenti e pericolosi, il loro conseguente allontanamento e divieto di frequentare lo stadio. Queste sono misure, ricorda la Cassazione, la cui adozione spetta in primis sulla società organizzatrice dell’incontro e che, se trascurate, giustificano l’addebito di responsabilità, “sia a titolo contrattuale, sia anche a titolo extracontrattuale, ai sensi dell’articolo 2049 del Codice civile”. Fra queste misure cautelative rientrano anche i controlli all’ingresso delle Forze dell’ordine che, in quanto ausiliari dell’attività d’impresa, impegnano nei confronti di terzi la responsabilità dell’impresa stessa, che ne sarebbe quindi chiamata a rispondere con eventuale risarcimento danni. Conclude però la Corte, che dal ricorso in esame presentato per dichiarare la responsabilità del danno subito durante una partita di calcio, non emerge se la società fosse organizzatrice della partita o se fosse solo proprietaria o titolare dei diritti di gestione dello stadio.

 

Dott. Claudio Bonato

 

AL Assistenza Legale

 

Danno subito durante una partita di calcio

 

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