Danno differenziale negli incidenti stradali

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Danno differenziale negli incidenti stradali

Danno differenziale negli incidenti stradaliL’art. 12 del D.lgs 23 febbraio 2000 n. 38 enuclea le tre ipotesi in cui si può parlare di incidenti stradali in itinere, limitandole agli infortuni occorsi durante il percorso casa-lavoro, a quelli verificatisi mentre ci si reca da un luogo di lavoro ad un altro ed infine a quelli occorsi durante il tragitto dal luogo di lavoro a quello di consumo del pasto, nel caso sia prevista la mensa aziendale.

I c.d. sinistri in itinere generano spesso problemi in sede di liquidazione del danno differenziale negli incidenti stradali. Occorre, prima di tutto, che l’incidente stradale venga denunciato sia all’Inail che alla compagnia assicuratrice competente.

Ai fini del risarcimento e ristoro del danno differenziale negli incidenti stradali, si tenga però presente che l’Inail  non copre tutto il danno: l’ente difatti non è tenuto a risarcire  il danno morale, mentre le tabelle Inail del danno biologico sono più basse rispetto a quelle RC Auto.

La prassi prevede che la RC Auto debba, a tal fine, accantonare una somma sufficiente da pagare all’Inail, oltre che corrispondere all’infortunato che abbia subito il sinistro, le somme dovute a titolo di indennizzo.

Danno differenziale negli incidenti stradali: la Cassazione

Danno differenziale negli incidenti stradaliLa Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1693 del 2012, avente ad oggetto il c.d. danno differenziale negli incidenti stradali, ha definitivamente chiarito la totale autonomia del rapporto che intercorre tra il danneggiato e l’ impresa assicuratrice rispetto alle eventuali liquidazioni di danno che siano state effettuate da quest’ultima nei confronti dell’Inail.

La sentenza in oggetto ha cristallizzato un principio di diritto secondo cui “con riguardo al risarcimento del danno derivante da sinistro stradale, il pagamento all’Inail non può essere opposto al danneggiato quale causa di esaurimento del rapporto, in quanto la nozione di rapporto esaurito deve riguardare l’assicuratore ed il danneggiato, restando ad esso estraneo l’Inail”.

Danno differenziale negli incidenti stradaliIl danno differenziale

Nel silenzio del codice che non offre una definizione di danno differenziale negli incidenti stradali, risulta particolarmente efficace quella offerta dalla Suprema Corte di Cassazione che con la sent. n. 10035 del 2004 ha affermato che esso deve essere determinato “sottraendo dall’importo del danno complessivo quello delle prestazioni liquidate dall’Inail. Da ciò deriva che l’infortunato non può cumulare il risarcimento spettante da parte dell’assicurazione del responsabile civile all’indennizzo del danno biologico ricevuto dall’Inail oltre, ovviamente, al divieto di duplicazione della voce relativa al danno patrimoniale da sempre ricompreso nell’indennizzo Inail”.

Il credito per danno differenziale negli incidenti stradali è considerato credito di valore e pertanto va quantificato alla data di liquidazione e sulla somma finale andranno calcolati la rivalutazione monetaria e gli interessi da ritardo, con decorrenza dal momento in cui il danno è stato causato. (cfr. Cass. n 4184/2006).

La diversità strutturale tra l’erogazione Inail ed il risarcimento del danno biologico pertanto consente di escludere che le somme versate dall’Inail possano considerarsi integralmente satisfattive del diritto al risarcimento del danno biologico in capo all’infortunato.

Tale diversità strutturale spiega anche il diverso riferimento costituzionale che sottende i due istituti.

Nell’ipotesi del risarcimento RCA  si intende tutelare il diritto alla salute così come disciplinato dall’art. 32 della nostra Costituzione, mentre l’articolo di riferimento del risarcimento Inail è l’art. 38 della Carta fondamentale, cioè quello dell’assistenza previdenziale.

Avv. Cristiano Cominotto – Avv. Raffaele Moretti

www.alassistenzalegale.it

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