I danni per l’inquinamento delle acque

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I danni per l’inquinamento delle acque sono un argomento di grande attualità; si sono  infatti recentemente verificati alcuni casi di inquinamento nelle zone urbane. In particolare ricordiamo un caso attorno alla cintura di Milano, ed un caso nella città stessa, e più recentemente a Roma nel palazzo della Corte d’Appello.

Questi eventi spesso sono estremamente rischiosi in quanto possono causare delle gravi malattie come ad esempio la legionella. Questo tipo di batterio quando colpisce le persone più deboli, come gli anziani, può portare addirittura al decesso delle persone.

L’argomento dell’inquinamento delle acque destinate al consumo è quindi di fondamentale importanza in quanto tocca tutti i cittadini nel loro quotidiano. Ad esempio coloro che sono abituati ad utilizzare l’acqua minerale comunemente per bere, si troveranno ad avere a che fare con l’acqua inquinata nello svolgimento delle faccende domestiche, quando cuoceranno il cibo, quando faranno la doccia,  oppure banalmente quando andranno bar.

È importante pertanto individuare le responsabilità derivanti dall’inquinamento delle acque destinate al consumo.

In questi casi l’ente deputato ad eseguire tutte le ricerche e le valutazioni del caso è l’Asl, che attraverso personale preposto fa una valutazione della salubrità idrica degli impianti pubblici oppure di quelli dei singoli condomini.

Possiamo distinguere due ipotesi di inquinamento:

1) L’inquinamento di falda acquifera. Questa è l’ipotesi peggiore, rispetto alla quale è individuabile una responsabilità della pubblica amministrazione, ed un rischio più ampio poiché riguarda tutti i cittadini. 2)L’inquinamento di tubature e impianti privati o comuni quali, ad esempio, quelli dei condomini. In tal caso il rischio di inquinamento delle acque destinate al consumo è più limitato.

In generale la disciplina delle acque destinate al consumo umano è regolamentato da direttive della comunità europea in particolare la direttiva CEE numero 80/778 che è stata attuata con il decreto del presidente della Repubblica del 24 maggio 1988 numero 236.

Il decreto in esame stabilisce i requisiti di qualità dell’acqua sulla base dei valori dei parametri che vengono definiti negli allegati del decreto stesso. La normativa stabilisce peraltro dei parametri massimi di inquinamento che non possono essere superati.

Il decreto dispone poi l’esecuzione di controlli periodici della qualità dell’acqua, con l’obbligo per i soggetti gestori di dotarsi di un laboratorio per le valutazioni chimiche.

Appurato quindi che esiste una normativa che stabilisce dei criteri ben precisi di qualità dell’acqua, oltre a degli obblighi di valutazione continua della stessa, viene da domandarsi cosa accade in casi come quelli recentemente accaduti in cui si verifica un inquinamento delle acque destinate al consumo.

Nel corso degli esami dell’acqua da parte degli organismi preposti la prima questione da dipanare è se effettivamente vi sia un inquinamento o meno, e di che tipo di inquinamento si tratti. A tal proposito l’Asl si occuperà, attraverso appositi preposti, di campionare l’acqua e di verificare di che tipo di inquinamento si tratti.

A quel punto, una volta individuato il tipo di inquinamento e l’intervento necessario per risolvere il problema, si tratterà di capire a chi sia imputabile l’inquinamento.

Qualora si tratti di inquinamento della falda acquifera, la responsabilità sarà presumibilmente dell’amministrazione pubblica. Nel caso della zona di Niguarda di Milano invece, alcuni giornali hanno messo in evidenza come la responsabilità sarebbe stata degli enti amministratori di alcuni caseggiati, dal momento che l’inquinamento sarebbe stato circoscritto ad un’area limitata e che comunque avrebbe riguardato solo un gruppo di immobili ben definiti e sotto la stessa amministrazione.

Un elemento da non sottovalutare è che quando si parla di inquinamento, ci troviamo di fronte ad una responsabilità non solo di tipo civile ma anche di tipo penale. La Cassazione a Sezioni Unite Civile n.2515 del 2002 in caso di compromissione dell’ambiente a seguito di disastro colposo prevista dall’articolo 449 del codice penale ha messo in evidenza come in queste ipotesi convivano due tipi di offesa: da una parte l’interesse alla pubblica incolumità, che di conseguenza riguarda tutti i cittadini. Dall’altra il pregiudizio del singolo soggetto che viene direttamente danneggiato dagli eventi trovandosi in un luogo ben preciso in ragione della sua residenza o della frequentazione abituale. La Cassazione ha peraltro sottolineato come possa essere risarcito anche il danno non patrimoniale quale, ad esempio, lo stato di preoccupazione per coloro che si trovano in situazione di rischio per la salute.

In definitiva i giudici hanno avuto modo in diverse occasioni di affermare come siano si risarcibili non solo il cosiddetto danno fisico o biologico ma anche tutti quegli altri danni come ad esempio la preoccupazione per le proprie condizioni di salute.

In ogni caso, è  di tutta evidenza come sia in termini di salute personale e sia in termini di risarcimento del danno, l’aspetto più importante è determinato dal cosiddetto danno biologico.

Tornando ai recenti casi di cronaca, nella zona di Bresso nella cintura di Milano, le cronache parlano del decesso di una persona anziana che sarebbe da ricollegare all’ inquinamento delle acque.

Vi possono essere delle ipotesi anche meno gravi che comunque possono causare danni biologici permanenti.

In questo caso è evidente che la persona danneggiata dovrà essere visitata da un medico legale il quale verificherà prima di tutto che la malattia sia da mettere in concomitanza con l’inquinamento delle acque destinate al consumo, e dall’altra dovrà valutare quanto questo inquinamento abbia impattato sullo stato fisico e psicologico della persona.

In questo caso, ovvero nel caso in cui il medico dovesse confermare che la malattia sia stata determinata dall’inquinamento delle acque, si tratterà di valutare economicamente il danno sopportato dal soggetto per poi chiedere il risarcimento dei danni ai responsabili.

Dal momento che i danni, nell’ipotesi in oggetto, non riguardano un unico individuo, ma la collettività, saranno promuovibili anche azioni legali collettive.

Avv. Cristiano Cominotto

www.alassistenzalegale.it

Ascolta l’intervista dell’avv. Cristiano Cominotto su Radio Lombardia 

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