Incidenti stradali quanto tempo ho per agire in giudizio

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Incidenti stradali quanto tempo ho per agire in giudizio avvocato assistenza legale risarcimento danniQuando si parla di prescrizione si fa riferimento al tempo che una persona ha a disposizione per far valere in giudizio i propri diritti. Per tanto, una volta scaduti i termini fissati dalla legge, il diritto si dice essere prescritto e non sarà più possibile avanzare al giudice le proprie pretese risarcitorie pertanto, a seguito di incidenti stradali quanto tempo ho per agire in giudizio?

Per quanto riguarda l’individuazione dei termini di prescrizione occorre far riferimento all’art. 2947 c.c., il quale espressamente disciplina la prescrizione del diritto al risarcimento del danno.

L’articolo in oggetto al comma uno sancisce che:

Incidenti stradali quanto tempo ho per agire in giudizio: Art. 2947 c.1

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Art. 2947 c.1

Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.

Ciò significa che nella generalità dei casi chi voglia agire per ottenere un risarcimento del danno derivante da fatto illecito dovrà farlo entro 5 anni da quando l’evento dannoso si è verificato.

Incidenti stradali quanto tempo ho per agire in giudizio: Art. 2947 c.2

L’art. 2947 al secondo comma, prevede tuttavia un termine più stringente in tema di risarcimento danni derivanti da sinistro stradale.

Art. 2947 c.2

Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni.

Il soggetto che voglia ottenere il risarcimento del danno subito a seguito di incidente stradale dovrà quindi agire entro il termine di due anni dalla data di verificazione del sinistro.

Lo scopo di tale termine prescrizionale – più breve rispetto a quello generale in tema di risarcimento danni (10 anni) e a quello speciale per “fatti illeciti” (5 anni)  – servirebbe a garantire una maggiore certezza nei rapporti giuridici intersoggettivi, evitando che l’inerzia del danneggiato condizioni arbitrariamente ed a tempo indeterminato la posizione giuridica e patrimoniale dei terzi coinvolti.

Incidenti stradali quanto tempo ho per agire in giudizio: Art. 2947 c.3

Quanto finora esposto non può essere tuttavia considerato esaustivo in tema di risarcimento, fornendo l’art. 2947 c.3 c.c. un’altra importante precisazione rispetto la prescrizione del diritto al risarcimento del danno:

Art. 2947 c.3

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In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.

Il terzo comma della norma in oggetto prevede quindi che laddove il danno prodotto dalla circolazione dei veicoli derivi da reato (ad esempio omicidio colposo), non potrà trovare applicazione il termine prescrizionale di due anni, dovendosi applicare il termine prescrizionale previsto per il reato stesso. A tal fine è sufficiente che la condotta possa astrattamente integrare gli estremi di fattispecie penale.

Il più lungo termine prescrizionale troverà altresì applicazione anche laddove l’azione civile venga promossa non nei confronti degli autori del reato ma di chi del reato deve rispondere a titolo di responsabilità indiretta (anche se rimasto estraneo all’accertamento penale).

L’art. 2947, c.3 effettua un’ulteriore importante precisazione, prevedendo che il termine biennale dovrà altresì applicarsi nel caso di estinzione del reato, nonché nel caso in cui sia intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale: in tale ultima ipotesi il termine in oggetto decorrerà in particolare dal giorno in cui la sentenza sia divenuta irrevocabile, e non quindi dal giorno in cui è avvenuto il fatto lesivo.

Si tenga in considerazione che sono da considerarsi irrevocabili tutte le sentenze pronunziate in giudizio, contro le quali non è ammessa impugnazione (salvo la revisione). Conseguentemente l’irrevocabilità di una sentenza penale non dipende dal contenuto, ma discende solo dal fatto che essa sia stata pronunziata in giudizio e non sia impugnabile, per cui la qualità dell’irrevocabilità delle sentenze penali investe sia quelle di condanna che di proscioglimento.

Ci si potrebbe chiedere perché il legislatore, all’interno dell’art. 2947 c.c. sia giunto a prevedere termini prescrizionali diversi in tema di risarcimento del danno.

La risposta è stata fornita dalla stessa Corte di Cassazione, la quale ha dichiarato che la ratio sottostante a tale norma consiste nella tutela all’affidamento del danneggiato circa la conservazione dell’azione civile negli stessi termini utili per l’esercizio della pretesa punitiva dello Stato, di modo che la pretesa risarcitoria non veda spirare il proprio termine di prescrizione prima della definizione del processo penale (Cass. Civ., sez. III, 15 maggio 2013, n. 11775).

Incidenti stradali quanto tempo ho per agire in giudizio: diatribe al c.3

Incidenti stradali quanto tempo ho per agire in giudizio avvocato risarcimento danni assistenza legaleIl disposto del terzo comma dell’art. 2947, data la sua complessità, ha sollevato alcune questioni riguardanti in particolare i rapporti tra procedimento penale e procedimento civile, incentrate sulla natura del provvedimento penale.

Gli interventi della Cassazione sul tema si sono spesso rivolti all’individuazione di quelle sentenze che nel processo penale possono essere equiparate a sentenza irrevocabile di condanna.

In questo senso, la Cassazione dapprima (Cass. Civ., sez. III, 5 maggio 2009, n. 10281) ha statuito che la sentenza emessa ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p. (c.d. patteggiamento) equivale a sentenza irrevocabile di condanna, pertanto nel suddetto caso il diritto al risarcimento si prescrive entro il termine biennale. Allo stesso modo, la prescrizione per risarcimento del danno conseguente ad incidente stradale dipendente da reato si prescriverà nel termine biennale qualora vi sia stata costituzione di parte civile e il reato sia stato dichiarato estinto per morte del reo.

Particolare attenzione merita il caso in cui il procedimento penale si sia concluso con decreto di archiviazione.

La Corte di Cassazione (Cass. Civ., sez. III, 20 gennaio 2009, n. 1346), cassando una precedente  decisione del giudice di Appello,  ha infatti affermato che il decreto di archiviazione non può essere equiparato a una sentenza irrevocabile, in quanto, a differenza di questa, non vi è stato un pieno accertamento dei fatti nel corso di un processo, essendo il decreto di archiviazione conclusivo della fase delle indagini preliminari.

Il giudice civile è quindi legittimato a stabilire con piena libertà di giudizio se dai fatti emersi siano ravvisabili gli estremi di un fatto illecito e se la condotta dannosa sia ascrivibile come reato; statuendo sulla vertenza anche difformemente da quanto fatto dal giudice penale e ricorrendo agli strumenti propri del processo civile.

Pertanto, qualora il giudice civile stabilisca che il fatto non sia considerabile come reato, il diritto al risarcimento del danno si prescriverà nel termine biennale, come stabilito dall’art. 2947, c. 2 c.c.; qualora invece il giudice ravvisi il danno patito come dipendente da reato, troveranno applicazione le regole del codice penale riguardanti la prescrizione da reato.

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Secondo quanto previsto dall’art. 157 c.p., il tempo necessario a prescrivere il reato è determinato sulla base del massimo della pena edittale stabilita dalla legge; senza tenere conto di eventuali circostanze sia attenuanti che aggravanti.

Stabilisce poi il sesto comma dell’art. 157 che i termini sono raddoppiati qualora si tratti dei reati di cui agli artt. 449 e 589, commi 2 e 3, codice penale. Particolarmente rilevante è quest’ultima disposizione, in quanto in caso di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale il termine di prescrizione risulterà quindi essere decennale.

La Suprema Corte di Cassazione si è altresì interrogata su quale sia il termine prescrizionale laddove l’illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso.

In tale caso è stata ritenuta comunque applicabile la più lunga prescrizione prevista per il reato:

Qualora l’illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche per difetto di querela, all’azione risarcitoria si applica l’eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato (art. 2947, terzo comma, prima parte c.c.) perché il giudice, in sede civile, accerti incideter tantum e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi. Detto termine decorre dalla data del fatto, da intendersi riferito al momento in cui il soggetto danneggiato abbia avuto o avrebbe dovuto avere, usando l’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato” (Cass. Civ. Sez .Unite, 18 novembre 2008, n.27337).

Si sottolinea come tale pronuncia risulti innovativa rispetto ad un orientamento precedentemente espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 5121 del 10 aprile 2002. Con tale pronuncia, che riguardava espressamente un’ipotesi di reato connesso alla circolazione stradale, la Cassazione aveva infatti statuito che in caso di mancata promozione del giudizio penale non potesse trovare applicazione l’eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato, dovendosi quindi applicare la prescrizione biennale (così Cass. Civ. Sez. Unite, 10-04-2002, n.5121).

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