Le più recenti e importanti sentenze sulla responsabilità del ciclista

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Le più recenti e importanti sentenze sulla responsabilità del ciclistaLe più recenti e importanti sentenze sulla responsabilità del ciclista su strada, sulla responsabilità per presenza di insidie stradali

Circa un terzo degli incidenti stradali che avviene su strada ha come protagonisti i ciclisti.

Chi guida una bicicletta ha delle regole di circolazione stradale precise.

L’automobilista, il pedone o un altro ciclista che si trova coinvolto in un incidente stradale con un ciclista deve saperlo per comprendere le norme che determineranno chi ha ragione e chi ha torto.

Le sentenze emesse nel 2019 aggiungo informazioni importanti sulla responsabilità del ciclista su strada e sulla responsabilità per presenza di insidie stradali.

Le più recenti e importanti sentenze sulla responsabilità del ciclistaLe più recenti e importanti sentenze sulla responsabilità del ciclista

– Tribunale di Crotone, sentenza 700/2019

I ciclisti con la bicicletta alla mano sono equiparati ai pedoni in base all’articolo 182, comma 4, del Codice della strada.

In caso di sinistro, vale quindi la presunzione di colpa del conducente del veicolo che lo investe.

A maggior ragione se il pedone aveva già impegnato l’incrocio, la visibilità era buona e la strada era un rettilineo.

In questi casi, anche se il conducente procede a bassa velocità, risponde interamente dei danni causati al pedone.

Le più recenti e importanti sentenze sulla responsabilità del ciclistaLe più recenti e importanti sentenze sulla responsabilità del ciclista

– Corte di Cassazione, sez. pen., sent. n. 33789/2019

In caso di incidente stradale, il soggetto agente non è obbligato ad assumere un ruolo attivo in occasione dell’intervento delle Forze di polizia, essendo sufficiente che egli si ponga a disposizione dell’Autorità, alla quale spetta il compito di intraprendere gli opportuni accertamenti sul posto.

Infatti, il reato di cui all’art. 189, comma 6, cod. strada non richiede l’ulteriore attività della cooperazione, in quanto si perfeziona con l’allontanamento dal luogo del sinistro.

 

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– Corte di Cassazione, sent. n. 17443/2019

La Corte di Cassazione ritiene che il caso fortuito, che può essere costituito anche dal fatto del danneggiato, è idoneo a interrompere il nesso di derivazione causale e a porsi quale causa esclusiva del verificarsi dell’evento dannoso anche quando non sia né eccezionale né imprevedibile, tenendo conto del ragionevole obbligo di cautela e attenzione esigibile dalla vittima in applicazione del dovere di solidarietà imposto dall’art. 2 Cost., che impone al soggetto di adottare «condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile».

Pertanto, la presenza di un’insidia non basta a vedersi riconosciuto il diritto al risarcimento del danno, dovendosi tenere conto anche dell’elemento soggettivo della sua prevedibilità.

Nel caso in cui l’insidia si trovi in un luogo ben conosciuto dal danneggiato, sarà dunque suo onere tenere un comportamento maggiormente prudente e diligente. In caso contrario, la sua imprudenza sarà idonea a integrare il caso fortuito.

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– Corte di Cassazione, sez. Civile, sent. n. 7361/2019

Nel caso di un incidente stradale causato dalla presenza di una macchia d’olio sull’asfalto, spetta al Comune dimostrare il caso fortuito, ossia che la macchia oleosa si sia formata poco prima del sinistro e non fosse né prevedibile né evitabile.

In buona sostanza, compete al custode la prova liberatoria, ossia la dimostrazione dell’estraneità dell’evento alla sua sfera, allegando elementi, anche presuntivi, a supporto del caso fortuito.

Il concetto di prevedibilità è legato a quello di conoscibilità; l’obbligo del custode di prevedere lo stato del bene (ad esempio, la condizione della strada) dipende dalla conoscenza che questi abbia del potenziale pericolo.

Secondo la Cassazione, spetta all’ente dimostrare che la presenza del materiale vischioso sul manto stradale, non visibile e non segnalato, sia dipesa da una causa estemporanea, non eliminabile con immediatezza.

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