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Querela e risarcimento lesioni personali

risarcimento lesioni personaliIl reato di lesioni personali è disciplinato dall’articolo 582 c.p.” chiunque cagioni ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione (la durata dipende dal tipo di lesione personale…)”.

Tale reato si differenzia dal reato di percosse in quanto dall’azione deriva una malattia nel corpo o nella mente e non una malattia paragonabile ad una reazione dolorosa che non lasci residui funzionali.

Risarcimento lesioni personali – Classificazione delle lesioni personali in dolose e colpose

Una lesione personale dolosa può essere:

1. Lievissima: quando è produttiva di malattia che si risolve entro 20 giorni – in tal caso non c’è obbligo di refertazione da parte del medico che dovrà comunque farlo nel caso il paziente richieda il certificato;
2. Lieve: quando è produttiva di malattia che si risolve entro 40 giorni – la pena prevista è l’arresto da 3 mesi a 3 anni;
3. Grave: quando è produttiva di malattia che si risolve in più di 40 giorni – la pena prevista è la reclusione da 3 a 6 anni;
4. Gravissima: quando è produttiva di malattia che certamente o probabilmente sarà insanabile – la pena è la reclusione da 6 a 12 anni.

Una lesione personale colposa -generalmente punita con una multa- può essere:

1. Semplice: quando è produttiva di malattia che si risolve entro 40 giorni;
1. Grave: quando è produttiva di malattia che si risolve in più di 40 giorni;
2. Gravissima: quando è produttiva di malattia che certamente o probabilmente sarà insanabile.
Di solito il giudizio sulla durata della malattia viene formulato a guarigione avvenuta tenendo presente la documentazione sanitaria. In carenza di certificazione attendibile vale il principio “ciò che di solito accade” cioè si fa riferimento al tempo medio di guarigione di pazienti con analoghe lesioni iniziali.

CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ

Le lesioni personali dolose sono sempre perseguibili d’ufficio, tranne quella lievissima che è perseguibile a querela di parte offesa.
Le lesioni personali colpose sono sempre perseguibili a querela di parte offesa, tranne le lesioni gravi e gravissime che derivino da inosservanza delle norme sugli infortuni del lavoro o da malattia professionale che, invece, sono perseguibili d’ufficio.

QUALI SONO LE AGGRAVANTI DELLE LESIONI PERSONALI?
L’articolo 583 del Codice Penale prevede delle aggravanti nel caso in cui la lesione determini:
 pericolo di vita;
 indebolimento di un organo o di un senso;
 incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a 40 giorni;
 perdita di un senso;
 perdita dell’uso di un organo;
 perdita dell’uso di un arto o mutilazione che renda l’arto inservibile (ad esempio l’amputazione del piede);
 deformazione del viso e sfregio;
 perdita della capacità di procreare;
COME SI PUO ESSERE RISARCITI?
Se si è persona offesa dal reato, per ottenere il dovuto risarcimento, si hanno due alternative:
 il danneggiato può costituirsi parte civile nel procedimento penale;
 il danneggiato può instaurare un normale procedimento di cognizione per responsabilità da fatto illecito (contrattuale o extracontrattuale) innanzi al tribunale civile comprendendo anche il danno morale (cioè il danno non patrimoniale) normalmente escluso nelle domande che non trovano origine in fatti costituenti reato.

A CHI CI SI PUÒ RIVOLGERE?
Nel caso in cui si è accusati del reato di lesioni o nel caso in cui si è subito una lesione, qualunque sia l’entità delle stesse, è opportuno farsi assistere da un legale di fiducia esperto in Diritto Penale.                                                                                                                                                                                                                   

Avv. Luigi DELLA SALA

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