Prescrizione risarcimento danni ai congiunti

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Prescrizione risarcimento danni ai congiuntiPrescrizione risarcimento danni ai congiunti

E’ possibile chiedere e ottenere un risarcimento danni come parenti della vittima di un caso di malasanità?

Se un proprio famigliare decede in seguito al ricovero ospedaliero ne si viene scoprire che la causa del decesso si trova tra le mura ospedaliere è possibile ottenere un indennizzo?

Prescrizione risarcimento danni ai congiuntiPrescrizione risarcimento danni ai congiunti: le norme

Una perizia medico legale  chiarirà ogni dubbio. Se questo si rivelasse fondato si potrà procedere con la richiesta del risarcimento danni per i famigliari della vittima.

E’ pertanto possibile richiedere un risarcimento poiché il diritto alla pretesa di indennizzo non muta la propria qualificazione giuridica per essere esercitato dagli stessi anziché dal diretto interessato, poiché esso trae fondamento non già da un contratto, ma da un ‘contatto sociale’ che estende i propri effetti protettivi anche ai terzi”. Così si pronuncia la Cassazione civile, attraverso al sentenza numero 9471 del 2004.

Pertanto, secondo la legge italiana i famigliari, in casi come questi, hanno il diritto di ottenere un risarcimento danni.

Prescrizione risarcimento danni ai congiuntiPrescrizione risarcimento danni ai congiunti: le tempistiche

Secondo la giustizia, i termini di prescrizione sono definiti e ben precisi: “il termine di prescrizione del diritto al risarcimento comincia a decorrere dal momento in cui il danno si è verificato e non da quello in cui è stato posto in essere l’atto illecito”.

In particolare, “nel caso in cui la percezione del danno non sia evidente ed esso si esteriorizzi e diventi conoscibile in data posteriore al suo verificarsi il termine decorre dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all’esterno diventando oggettivamente percepibile e conoscibile (sentenza di Cassazione numero 9524 del 2007).

Prescrizione risarcimento danni ai congiuntiPrescrizione risarcimento danni ai congiunti: la prescrizione

Il Tribunale di Pordenone, attraverso la sentenza numero 174 del 2 febbraio 2011 afferma inoltre che “la responsabilità del medico dipendente del servizio sanitario nei confronti del paziente è qualificata come contrattuale, ancorché non fondata sul contratto, ma sul contatto sociale, con conseguente applicabilità del termine decennale di prescrizione. Tale sentenza si rifà alla sentenza della Cassazione numero 9471 del 19 maggio 2004. Ciò significa che i parenti della vittima di malasanità avranno il diritto di chieder un risarcimento danni entro il termine di dieci anni.

 

Quando si ha diritto a un risarcimento danni?

 

Per poter chiedere risarcimento danni devono sussistere questi punti imprescindibili:

  • Si deve aver subito un danno.
  • Vi deve essere un comportamento scorretto o illegittimo di qualcuno.
  • Deve esistere un nesso causale tra il comportamento scorretto e il danno subito.
  • Si deve poter provare che il nesso causale tra comportamento e danno sia effettivo.

 

Il consiglio, per chi abbia subito danni a causa di malasanità, è quello di rivolgersi a un avvocato per poter far valere al meglio i propri diritti.

 

AL Assistenza Legale

Dott. Claudio Bonato

www.alassistenzalegale.it

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