Regolamento AGCom sul diritto d’autore

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Regolamento AGCom sul diritto d'autoreRegolamento AGCom sul diritto d’autore

E’ legittimo ed efficace secondo il TAR Lazio il Regolamento AGCom sul diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica, che intende tutelare il diritto d’autore  attraverso due azioni complementari: a) il sostegno allo sviluppo del mercato dei contenuti mediante campagne informative e alla diffusione dell’offerta legale; b) la lotta alla pirateria “professionale” con procedure di enforcement effettive e  proporzionate, in modo che la tutela del diritto d’autore non confligga con la tutela di  altri diritti fondamentali e costituzionalmente rilevanti.

Regolamento AGCom sul diritto d’autore

Con la sentenza 30.3.2017 n. 04101[1] il TAR del Lazio ha rigettato il ricorso presentato da alcune associazioni di categoria al fine di ottenere l’annullamento del “Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica[2].

Dopo la fase istruttoria e nella fase conclusiva del procedimento le associazioni ricorrenti avevano insistito per l’accoglimento del ricorso, ritenendo che anche la Corte Costituzionale, a cui era stato chiesto di verificare la legittimità del Regolamento AGCom sul diritto d’autore adottato dall’autorità amministrativa, avesse confermato la carenza di potere di AGCom.

Regolamento AGCom sul diritto d’autore

Nel settembre 2014 infatti il TAR Lazio aveva rimesso la questione alla Corte costituzionale avanzando dubbi sulla legittimità delle nuove regole e più di un anno dopo la Consulta si era espressa a favore del Regolamento AGCom ma definendo le questioni sollevate “ambigue e contraddittorie” [3].

ll TAR Lazio, a fronte della tesi delle associazioni ricorrenti, precisa ora che la pronuncia della Corte Costituzionale “lungi dall’affermare l’insussistenza del potere regolamentare di Agcom ha [solamente, n.d.r.] riscontrato (…) una non sufficiente argomentazione nell’ordinanza” di rimessione “in ordine alla individuazione del fondamento normativo del potere” dell’autorità amministrativa.

Le testuali parole della Consulta sono state: “Le questioni sollevate dal Tar, con le due ordinanze indicate in epigrafe nella quale si considerano sovrapponibili i due pronunciamenti, sono inammissibili, in quanto entrambe presentano molteplici profili di contraddittorietà, ambiguità e oscurità nella formulazione della motivazione e del petitum”.

Regolamento AGCom sul diritto d’autore

Quindi, precisa il TAR Lazio, la Corte costituzionale non è entrata propriamente nel merito della questione. Resta il fatto che “una lettura sistematica” del quadro normativo esistente “conferma la sussistenza dei poteri regolamentari esercitati da AGCOM nonché di quello di vigilanza, nei confronti dei prestatori dei servizi, da esercitarsi anche con l’imposizione di misure volte a porre termine alle violazioni della disciplina sul diritto d’autore, attraverso rimedi che si pongono in concorrenza, e non in sostituzione, di quelli già attribuiti all’autorità giudiziaria”.

Il Regolamento risponde ad esigenze di tutela del diritto d’autore e, quindi, rappresenta “un presidio posto a tutela di plurimi valori costituzionali. Tra questi, sono annoverati gli stessi articoli 21 e 41 della Costituzione, in quanto la protezione dell’opera dell’ingegno è posta a presidio dell’esercizio della libertà di espressione dell’individuo e del diritto di sfruttare economicamente il frutto della propria creatività”.

Risulta corretta poi la previsione – prosegue la sentenza del TAR Lazio – che pone in capo agli ISP gli oneri economici necessari per dare attuazione agli ordini dell’Autorità amministrativa: “secondo la vigente normativa comunitaria e nazionale gli ISP possono ben essere destinatari di provvedimenti dell`Autorità di vigilanza diretti a limitare le “esternalità negative” della loro attività economica, come già accade, ad esempio, in relazione ai giochi illegali online”.

Il diritto d’autore nell’era digitale, insomma, richiede tutele e regole che possono essere poste da un autorità indipendente, vigile e attenta alle novità tecnologiche e ai cambiamenti, più di quanto possa fare il legislatore. Nella speranza che il diritto d’autore venga riportato nell’alveo dei diritti fondamentali dell’individuo a fronte di un “industria culturale” che favorisce le majors e i potentati economici.

Avv. Giovanni Bonomo – ALP

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[1] Il testo della sentenza è riportato in https://www.civile.it/mobile/visual.php?num=93668

[2] Adottato da AGCom con la delibera 680/13/CONS del 12 dicembre 2013.richiamato in http://www.bonomonline.it/pubblicazioni. La questione sulla legittimità del Regolamento sotto il profilo dell’apparente invasione della riserva di legge in materia era stata da me affrontata in alcuni scritti.

[3] La questione della legittimità e dell’efficacia del Regolamento AGCom sul diritto d’autore ha suscitato una serie ci ampi dibattiti e convegni. Sta di fatto che l’Autorità ha visto accrescere progressivamente il proprio ruolo in materia grazie a diversi interventi del legislatore rinvenibili nella legge sul diritto d’autore n. 633/41, come modificata in particolare dalla legge n. 248/2000, nel decreto legislativo sul commercio elettronico n. 70/2003, per le violazioni online, e nel Testo unico dei servizi di media audiovisivi n. 177/2005, come modificato dal decreto legislativo n. 44/2010 per quanto riguarda specificamente i servizi radiotelevisivi. Anche ai fini dell’esercizio delle sopra dette competenze, con la delibera n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013 l’AGCom ha adottato il “Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70”.

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