Assistenza Legale Premium
Assistenza Legale Premium
contatti
  • INCIDENTI STRADALI
    • Cosa sono
    • Cinque cose da fare
    • Chi può richiedere i danni
    • Quali danni puoi richiedere
    • GRAVI INCIDENTI
      • Cosa sono
      • Cinque cose da fare
      • Chi può richiedere i danni
      • Quali danni puoi richiedere
    • INCIDENTI MORTALI
      • Cosa sono
      • Cinque cose da fare
      • Chi può richiedere i danni
      • Quali danni puoi richiedere
    • Approfondimenti
      • Incidenti stradali: l’evoluzione normativa
      • Incidenti stradali i dati
      • Incidenti stradali cosa prevede il Codice della Strada
      • Incidenti stradali responsabilità e onere
      • Incidenti stradali quanto tempo ho per agire in giudizio
      • Incidenti stradali la perizia medico-legale
      • Incidenti stradali come far valere i propri diritti
      • Incidenti stradali ecco come far valere i propri diritti – seconda parte
      • Incidenti stradali chi può chiedere i danni
      • Incidenti stradali quali e quanti danni si possono chiedere
      • Incidenti stradali a chi si può fare causa
      • Incidenti stradali rapporti tra processo penale e processo civile
      • Incidenti stradali evoluzione normativa e ultime novità
  • MALASANITÀ
    • Cos’è
    • Cinque cose da fare
    • Chi può richiedere i danni
    • Quali danni puoi richiedere
    • Approfondimenti malasanità
      • Indice
      • Cosa si intende
      • Dati in Italia
      • Cosa prevede la legge
      • Responsabilità del medico
      • Come si dimostra
      • Prescrizione malasanità
      • Documenti necessari
      • Procedure
      • Chi può richiedere i danni
      • Quali danni richiedere
      • A chi fare causa
      • Processo civile e penale
      • Proposte legislative e ultima giurisprudenza
  • RISARCIMENTO DANNI
    • Cos’è
    • Cinque cose da fare
    • Chi può richiedere i danni
    • Quali danni puoi richiedere
    • CLASS ACTION
      • Cosa sono
      • Cinque cose da fare
      • Chi può richiedere i danni
      • Quali danni puoi richiedere
  • EREDITÀ e SUCCESSIONE
    • Cosa sono
    • Cinque cosa da fare
    • Con testamento
    • Senza testamento
  • REATI PENALI
    • Cosa sono
    • Cose da fare
    • Competenze
  • DIRITTO AUTORE
    • Cos’è
    • Competenze
    • Settori
  • INFO
    • Home
    • Contatti
    • Chi siamo
    • Casi risolti
    • Qualità avvocati
    • Dicono di noi
    • News
    • Press
    • Guide
      • Malasanità e risarcimento
      • Responsabilità medica la legge Gelli
      • Incidenti stradali
MENU CLOSE back  

La direttiva sul diritto d’autore rinviata a settembre

You are here:
  1. Home
  2. News
  3. La direttiva sul diritto d’autore rinviata a settembre
direttiva copyright

direttiva copyright

Rinviata al prossimo settembre, con l’obiettivo dichiarato di proteggere l’interesse di tutti i cittadini, la discussione sulla direttiva copyright. Nel frattempo il processo di Used Generated Content, vale a dire di contenuti generati dagli utenti in Internet, può anche agevolare la violazione dei diritti d’autore ma d’altra parte offre certamente numerose possibilità di realizzare modelli di business stimolando la partecipazione sociale e la condivisione del sapere. 

E’ notizia di questi primi giorni di luglio il rinvio a settembre della direttiva di riforma sul copyright intesa ad adeguare il diritto d’autore all’ecosistema digitale. Ne avevo parlato in questo precedente articolo. Lo scopo della Commissione del Parlamento europeo, con la proposta di due anni fa di creare un “mercato unico digitale europeo”, è senz’altro ambizioso e coerente con gli obiettivi di armonizzazione e unificazione, ma si tratta di valutare se sia anche condivisibile da chi continua a vedere in Internet un terreno sempre fertile di libertà di espressione e di condivisione piuttosto che di un “mercato”.

Il dubbio trova conferma nelle numerose polemiche che una tale “direttiva bavaglio”, come è stata da alcuni chiamata, ha suscitato. E se vengono in gioco le sostanziali libertà poste a presidio delle costituzioni moderne e delle democrazie liberali conquistate a fatica nel vecchio continente la questione si fa seria e delicata. Non è un caso che l’Europarlamento, nella seduta del 5 luglio scorso che doveva essere decisiva, si sia spaccato in due nelle votazioni: favorevoli 278 eurodeputati a fronte dei prevalenti contrari 318 e dei 31 astenuti. è stato il presidente del Parlamento Antonio Tajani ad annunziare, poco prima dell’inizio di lavori, il rinvio a settembre, perché la legge europea sul copyright verrà decisa, liberamente e senza interferenze, “con l’obiettivo di proteggere l’interesse di tutti i cittadini.”

Abbiamo visto anche il comunicato 3 luglio 2018 di Wikipedia che annunciava l’oscuramento del proprio sito per protesta contro alcune previsioni di tale riforma che renderebbero impossibile, se la proposta di direttiva venisse approvata, condividere liberamente articoli nei social network o reperirli nei motori di ricerca, mettendo a rischio la sopravvivenza della stessa nota enciclopedia libera.

Venendo al merito della proposta di direttiva, a ingenerare malumore sono in particolare due articoli in particolare di tale disegno di legge: l’art. 11 e l’art. 13. Veniamo al loro esame qui di seguito.

L’art. 11 “Protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzo digitale” prevede in sostanza un Press Publisher Right che diviene, in sostanza, una tassa sui link e sugli snippet: gli editori dovrebbero farsi pagare i diritti sulla pubblicazione anche di un link a un loro articolo laddove tale rimando ipertestuale incorpori, come normalmente avviene, un estratto o un riassunto del contenuto. Sappiamo che tali snippet si creano automaticamente come un anteprima di uno scritto, riproducendone il titolo, una parte del sommario e quasi sempre un immagine. Ciò è diventato ormai una consuetudine per chi scrive e opera in Internet.

Ora, prevedere una tassa su questi snippet sarebbe come tassare le notizie e la libera informazione. Senza contare che, rendendo difficile a un publisher di far circolare i contenuti in difetto di un accordo di volta in volta con l’aggregatore di notizie, si rende la vita difficile allo stesso editore, il quale, apparentemente beneficiato di un diritto al quale non potrebbe rinunciare, si vedrebbe ridimensionato nell’ospitare poche notizie e sempre meno vere e sempre più fake: dipenderà infatti dalla forza contrattuale di chi pubblica e dai compensi. C’è già chi ha previsto che saranno i molti milionari, disposti a pagare, a influenzare l’opinione pubblica.

L’interesse pubblico alla conoscenza, oltre alle necessità redazionali, può anche agevolare la violazione dei diritti d’autore ma d’altra parte offre numerose possibilità di realizzare modelli di business stimolando la partecipazione sociale e la condivisione del sapere. E un diritto sui contenuti parziali e di richiamo visibili nei link comporta il rischio di inibire l’utile funzione degli aggregatori di notizie con grave pregiudizio dell’informazione e della cultura.

L’art. 13 “Utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi della società dell’informazione che memorizzano e danno accesso a grandi quantità di opere e altro materiale caricato dagli utenti” prevede la necessità di accordi tra prestatori di servizi in Internet e i titolari di diritti per l’uso di materiale protetto. Ma pretendere di regolamentare i rapporti tra il titolare dei diritti e il gestore della piattaforma (Facebook, LinkedIn, YouTube, etc.) significa, anche qui, filtrare i contenuti e ostacolare la libera circolazione delle informazioni. Si tratta dell’altra questione alla base della protesta di Wikipedia, per altro appoggiata, con una lettera aperta al presidente dell’Europarlamento Tajani, da oltre sessanta ricercatori e studiosi, intellettuali e professori che vorrebbero affossare tale norma.

Protesta più che legittima, se pensiamo alle conseguenze di sostanziale censura che comporterebbe un upload filter informatico che impedirebbe agli utenti di caricare su piattaforme online materiale oggetto di proprietà intellettuale: i software, anche i più elaborati, possono individuare i duplicati e i plagi, ma non possono distinguere le parodie, le perifrasi, le satire, le critiche e tutte quelle rielaborazioni creative e lecite di testi altrui del tutto legittime. Si rischia anche di censurare le “utilizzazioni libere” a scopo di commento e critica che sono consentite dalla legge sul diritto d’autore nostra e di più Stati membri dell’Unione Europea.

Del resto, fin dalla Direttiva 2001/29/CE sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione è chiaro lo scopo della normativa comunitaria di promuovere l’apprendimento e la cultura proteggendo sì le opere ma autorizzando, al tempo stesso, alcune eccezioni nell’interesse del pubblico a fini educativi e di insegnamento. Che senso avrebbe altrimenti l’attuale “società dell’informazione”cioè basata sulla condivisione del sapere?

Vedremo quindi a settembre con quale spirito nuovo, stando al proclama del presidente Tajani di proteggere l’interesse di tutti i cittadini (che è quello di informare e di esser informati), verranno ripresi i lavori sulla proposta di direttiva sul diritto d’autore.

Avv. Giovanni Bonomo – Ultime-Notizie.net

La direttiva sul diritto d’autore rinviata a settembre,
articolo di Giovanni Bonomo


Scarica La direttiva sul diritto d’autore rinviata a settembre in formato PDF


Posted on 8 luglio 2018
By Giovanni BonomoNews
Tags:autoreavvocato diritto autoreDirettivadirettiva copyrightlegge europea sul diritto d'autore
FacebookshareGoogle+shareTwittertweetPinterestpin it
Giovanni Bonomo

About the author

Avvocato in Milano impegnato nella consulenza in favore di società editoriali e imprese operanti in Internet, si occupa di diritto civile in genere e di diritto dell’informazione e dell’informatica in particolare, che ben comprende la proprietà intellettuale e industriale.

Related posts

Tempistiche risarcimento per danni da incidente stradale
Tempistiche risarcimento per danni da incidente stradale
18 febbraio 2019
120 giorni per chiedere risarcimento alla Pubblica Amministrazione (3)
120 giorni per chiedere risarcimento alla Pubblica Amministrazione
12 febbraio 2019
Cosa sono i danni non patrimoniali
Cosa sono i danni non patrimoniali
8 febbraio 2019
Come ottenere risarcimento danni senza testimoni
Come ottenere risarcimento danni senza testimoni
6 febbraio 2019
Risarcimento danni per incidente in bicicletta
Risarcimento danni per incidente in bicicletta
31 gennaio 2019
Risarcimento danni per caduta su marciapiede sconnesso
Risarcimento danni per caduta su marciapiede sconnesso
29 gennaio 2019
Cerca negli articoli
Ultimi video dal nostro canale
Oops, something went wrong.
facebook linkedin googleplus youtube twitter pinterest
  • Contatti
  • Chi siamo
  • Casi risolti
  • Qualità avvocati
  • Dicono di noi
  • News
  • Press
  • Note legali
  • Privacy