Il reato di interferenze illecite nella vita privata.

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Sei stato denunciato per interferenze illecite nella vita privata?

Il reato di Interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis c.p.) fa ingresso nel sistema penale italiano per il tramite della L. 8 aprile 1974, n. 98, erigendosi a figura cardine dei delitti posti a tutela della riservatezza domiciliare.

Il diritto di riservatezza domiciliare può definirsi come “il diritto alla esclusività di conoscenza di ciò che attiene alla sfera privata domiciliare”, ossia nel senso che nessuno può prendere conoscenza o rivelare quanto di questa sfera il soggetto interessato non desidera che sia da altri conosciuti.

Questa intrinseca caratterizzazione del bene giuridico de quo viene reputata – da parte della più attenta dottrina costituzionalistica – inscindibile referente del sommo bene della libertà personale (art. 13 Cost.), in quanto è proprio in seno al domicilio che si concretizzano le forme più pure di estrinsecazione della personalità, ovverosia le manifestazioni, siano esse individuali od associate, della vita privata.

Definizione di domicilio nel reato di interferenze illecite nella vita privata?

Per domicilio si intende l’ambito spaziale ove può esercitarsi il diritto di esclusività de quo, risulta comprensiva dei seguenti luoghi:

  1. Abitazione: o sia il luogo ove un soggetto, liberamente ed attualmente, conduce la propria vita domestica. Ai fini penali, giova precisare, risulta indifferente che egli la conduca da solo o con altri, in tutto od in parte, in via permanente o transitoria, in via continuativa o saltuaria;
  2. Altri luoghi di privata dimora: o sia, per esclusione, ogni altro luogo ove un soggetto svolga qualsivoglia attività della propria vita privata (ad esempio: culturale, lavorativa, politica, religiosa, di svago, etc…), tuttavia diverse da quelle domestiche, pur restando sempre indifferente che egli le svolga da solo o con altri, in tutto od in parte, in via permanente o transitoria, in via continuativa o saltuaria;
  3. Appartenenze dell’abitazione o di ogni altro luogo di privata dimora: o sia i luoghi accessori rispetto a questi ultimi, in quanto predisposti per il servizio od il completamento e, quindi, al miglior godimento dei medesimi (ad esempio, si ritengono tali: i giardini, gli orti e i cortili, le stalle, gli ovili, i magazzini, i pianerottoli di casa, le scale comuni, gli androni e la soglia della casa stessa, le autorimesse e le cantine, i campi da tennis e di bocce, etc…).

Risultano esclusi dalla tutela penale domiciliare: sia

  1. i luoghi pubblici che i luoghi aperti al pubblico;
  2. sia i luoghi non aperti al pubblico, non ricompresi entro la nozione di abitazione ed entro la nozione di altro luogo di privata dimora o di appartenenza.

Fattispecie incriminatrici del reato di interferenze illecite nella vita privata.

Il reato in esame annovera ben due distinte fattispecie incriminatrici che trovano il loro radicamento ontologico, rispettivamente, in condotte di semplice indiscrezione oppure in condotte di connotazione divulgativa.

  1. L’indiscrezione domiciliareil comma 1 dell’articolo in esame reprime condotte, realizzabili da chiunque, idonee al procacciamento indebito di notizie od immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi di cui all’art. 614 c.p.(come si è visto innanzi), poste in essere mediante l’utilizzo di strumenti di ripresa visiva o sonora.
  1. La divulgazione delle notizie o delle immagini domiciliari:il comma 2 dell’articolo in esame, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, reprime le condotte di rivelazione o di diffusione, mediante qualsivoglia mezzo di comunicazione al pubblico (stampa, radio, televisione, internet, cinematografia, smartphone), delle notizie o delle immagini pertinenti alla vita privata che si svolge nei luoghi del domicilio (come sopra meglio definito) ed ottenute nei modi previsti dall’analizzato comma 1 del medesimo articolo. 

Chi commette il reato di interferenze illecite nella vita privata?

Accade, che il reato venga commesso da un soggetto che risulti al tempo stesso autore, altresì, dell’illecita interferenza.

Che fare in caso di denuncia per reato di interferenze illecite nella vita privata?

Nel caso in cui si è accusati del reato di cui sopra, è opportuno farsi assistere da un legale di fiducia esperto in Diritto Penale.

AL Assistenza Legale

Avv. Luigi DELLA SALA

https://www.alassistenzalegale.it

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